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16 Maggio 2017 / Pubblicato il Articoli

Accessibilità dei siti web per gli utenti con disabilità visiva

Siti e portali web moderni, specialmente quelli relativi a servizi concessi dalle Pubbliche Amministrazioni, devono essere progettati e sviluppati nel rispetto dei 22 requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla Legge Stanca (n. 4 del 9-01-2004), allo scopo di garantire il diritto di accesso alle tecnologie informatiche da parte di tutti i cittadini, permettendo la massima accessibilità alle informazioni e ai servizi offerti: vengono infatti adottate tutte le misure previste dalla suddetta legge, la quale è tesa a garantire che le persone con disabilità (visive, uditive…) non siano penalizzate nell’uso dei siti internet.

Con particolare riferimento all’utilizzo del portale web da parte di utenti non vedenti, sappiamo che questi ultimi necessitano – per una piena fruizione di personal computer e in particolare di internet – di due componenti:

1) l’utilizzo di tecnologia assistiva, attraverso software e hardware appositamente creati:
gli utenti non vedenti – nell’utilizzazione di personal computer e internet – necessitano di tecnologie assistive, quali software cd. “Screen-reader” muniti di sintesi vocale o componenti hardware cd. “Display braille“: tecnologie software o hardware che rappresentano degli interpreti per il navigatore non vedente. Queste hanno il compito di inviare il testo e tutti gli elementi leggibili a schermo verso i supporti appena menzionati, i quali trasformano le informazioni ricevute in voce (screen-reader), oppure le inviano al display braille che a sua volta lo trasforma in scrittura braille leggibile con le mani dall’utente.

2) la programmazione di siti Internet accessibili e rispettosi dei dettami della Legge Stanca:
naturalmente, però, il sito internet rivolto al non vedente – utilizzatore di questo tipo di tecnologie – deve necessariamente essere costruito con rigore e seguendo precise regole, in modo tale che l’interpretazione di testi, messaggi e informazioni sia fedele ed esatta.

I soggetti obbligati al rispetto di tali regole, e in particolare:

  • pubbliche amministrazioni
  • enti pubblici economici;
  • aziende private concessionarie di servizi pubblici;
  • enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
  • aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
  • aziende municipalizzate regionali;
  • aziende appaltatrici di servizi informatici

sono tenuti a rispettare i criteri di accessibilità dettati dalla Legge Stanca, nella progettazione e programmazione del sito internet.

Nel marzo 2013, il Ministero per l’istruzione, l’Università e la Ricerca ha emanato un decreto che modifica i requisiti di accessibilità previsti dalla legge 4/2004, riducendoli da 22 a 12: questa semplificazione trae spunto dalle nuove linee guida WCAG 2.0 redatte dal World Wide Web Consortium (W3C) nell’ambito del Web Accesibility Initiative (WAI).
Il decreto ministeriale introduce diverse novità riguardanti i criteri e i metodi per la verifica tecnica che diventerebbero – una volta pubblicato il decreto – meno stringenti sotto l’aspetto della conformità del codice per la produzione di pagine web e adeguati alle nuove tecnologie per la realizzazione dei siti web. Il testo del decreto è al momento al vaglio della Corte dei Conti per consentirne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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